Autonomia Differenziata: troppa autonomia?

La recente sentenza della Corte Costituzionale sull’autonomia differenziata ha sollevato questioni cruciali riguardo all’equilibrio tra poteri statali e regionali in Italia. Il disegno di legge, noto come “ddl Calderoli”, mirava a concedere alle regioni maggiore autonomia in 23 materie, tra cui sanità, istruzione e ambiente. La Consulta ha dichiarato illegittime sette disposizioni chiave del provvedimento, evidenziando potenziali rischi di frammentazione e disuguaglianze territoriali, quindi boccia parzialmente il testo: “Incostituzionale che i LEP vengano decisi dal governo. La materia dovrà essere disciplinata dal Parlamento” 

   L’autonomia differenziata deve rispettare i principi di unità nazionale, solidarietà tra le regioni, uguaglianza, garanzia dei diritti dei cittadini ed equilibrio di bilancio. Il principio di sussidiarietà deve regolare la distribuzione delle funzioni tra Stato e Regioni, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza, la responsabilità politica e la risposta ai bisogni dei cittadini.

Tra i principali aspetti che il Parlamento è chiamato a rivedere, emergono:

1.           Devoluzione specifica e principio di sussidiarietà

La Consulta sottolinea che l’intesa tra Stato e regione non può trasferire intere materie, ma solo funzioni legislative e amministrative ben definite, motivate caso per caso.

2.           Ruolo del Parlamento e definizione dei LEP

La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) non può essere demandata al Governo senza criteri direttivi chiari. La Consulta evidenzia il rischio di una marginalizzazione del Parlamento.

3.           Procedura per l’aggiornamento dei LEP

L’uso di decreti del Presidente del Consiglio (dPCM) per aggiornare i LEP e altre materie tecniche viene considerato problematico, in quanto riduce il controllo parlamentare.

4.           Gestione delle risorse finanziarie

Criticata la possibilità di modificare le aliquote dei tributi con decreti interministeriali. Questo meccanismo rischia di premiare regioni inefficienti e creare disparità tra territori.

5.           Obiettivi di finanza pubblica

La facoltatività, piuttosto che obbligatorietà, del contributo delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica indebolisce i vincoli di solidarietà tra le regioni e la coesione nazionale.

6.           Autonomia delle regioni a statuto speciale

L’estensione delle procedure previste per l’art. 116, terzo comma, Cost., anche alle regioni a statuto speciale è stata ritenuta non conforme agli statuti speciali esistenti.

La Corte ha interpretato alcune previsioni in modo conforme ai principi costituzionali, offrendo una guida per future modifiche:

•             Iniziativa legislativa: La legge di differenziazione non è riservata al Governo, ma deve consentire il potere di emendamento del Parlamento.

•             LEP e diritti sociali: I trasferimenti di funzioni non devono riguardare materie che incidono sui diritti civili e sociali se non sono predeterminati i LEP.

•             Spesa storica e fabbisogni standard: Le risorse trasferite alle regioni devono basarsi su costi standard e criteri di efficienza, non su dati storici che perpetuano inefficienze.

Le Sfide per il Parlamento

Il Parlamento ha ora il compito cruciale di colmare i vuoti evidenziati dalla Corte, mantenendo un equilibrio tra maggiore autonomia e unità nazionale. Tra le priorità:

1.           Garantire che i LEP siano determinati con trasparenza e controllo parlamentare.

2.           Definire meccanismi finanziari che incentivino l’efficienza regionale senza penalizzare la solidarietà nazionale.

3.           Evitare che le differenziazioni si traducano in un indebolimento della coesione sociale e territoriale.

L’autonomia differenziata è un’opportunità per rafforzare l’efficienza e la responsabilità regionale, ma richiede un’attenta progettazione per non compromettere i principi costituzionali di uguaglianza e solidarietà. «»«

La Corte ha interpretato in modo costituzionalmente orientato altre previsioni della legge:

-l’iniziativa legislativa relativa alla legge di differenziazione non va intesa come riservata unicamente al Governo;

-la legge di differenziazione non è di mera approvazione dell’intesa (“prendere o lasciare”) ma implica il potere di emendamento delle Camere; in tal caso l’intesa potrà essere eventualmente rinegoziata;

-la  limitazione  della  necessità  di  predeterminare  i  LEP  ad  alcune  materie (distinzione tra “materie LEP” e “materie-no LEP”) va intesa nel senso che, se il legislatore qualifica una materia come “no-LEP”, i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

 -l’individuazione, tramite compartecipazioni al gettito di tributi erariali, delle risorse destinate alle funzioni trasferite dovrà avvenire non sulla base della spesa storica, bensì prendendo a riferimento costi e fabbisogni standard e criteri di efficienza, liberando risorse da mantenere in capo allo Stato per la copertura delle spese che, nonostante la devoluzione, restano comunque a carico dello stesso;-la clausola di invarianza finanziaria richiede

–oltre a quanto precisato al punto precedente

 –che,  al  momento  della  conclusione  dell’intesa  e dell’individuazione delle relative risorse, si tenga conto del quadro generale della finanza pubblica, degli andamenti del ciclo economico, del rispetto degli obblighi euro unitari.

–              Spetta  al  Parlamento,  nell’esercizio  della  sua  discrezionalità,  colmare  i  vuoti derivanti dall’accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalità della legge.

–              La  Corte  resta  competente  a  vagliare  la  costituzionalità  delle  singole  leggi  di differenziazione,  qualora  venissero  censurate  con  ricorso  in  via  principale  da  altre regioni o in via incidentale

(Dal Comunicato stampa della CC, Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 -Roma)

Il Ministro per gli Affari Regionali, Roberto Calderoli, ha affermato che “gran parte dei rilievi mossi dalla Consulta possono essere agevolmente superati”

. Nonostante ciò, la decisione della Corte ha evidenziato preoccupazioni riguardo al rischio di frammentazione e disuguaglianze tra le regioni.

La Corte ha invitato il Parlamento a “colmare i vuoti nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalità della legge”

Il lavoro del Parlamento sarà decisivo per trasformare le criticità in un modello virtuoso di decentralizzazione.

Fonti  Consultate con l’aiuto della Chatgpt24

https://www.wired.it/article/autonomia-differenziata-corte-costituzionale-punti-illegittimi/

https://www.lanuovasardegna.it/regione/2024/11/11/news/autonomia-differenziata-la-corte-costituzionale-decide-il-futuro-della-legge-calderoli-1.100616420

https://www.famigliacristiana.it/articolo/autonomia-differenziata-che-cosa-ha-detto-la-corte-costituzionale.aspx